Articolo aggiuntivo n. 2.0.1 al ddl S.2514 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 15/06/11

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Sostegno all'avvio di attività di lavoro autonomo)

        1. A decorrere dal primo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le nuove attività di lavoro autonomo avviate da giovani fino a trentacinque anni di età che non siano già titolari o soci di altre società e da disoccupati di lungo periodo, come individuati dal regolamento di cui al comma 4, sono esentate dall'imposizione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'IRPEF, per i primi tre esercizi di imposta successivi a quello di avvio dell'attività.

        2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

        3. L'avvio e il consolidamento di attività di lavoro autonomo sono promossi con interventi di consulenza organizzativa, finanziaria e di mercato, attuati ad opera di servizi pubblici e privati accreditati, predisposti in ogni provincia sulla base di un piano e di criteri nazionali definiti d'intesa fra Stato, regioni e categorie interessate.

        4. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le associazioni di categoria, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

        5. Agli oneri di cui al presene articolo si provvede, fino a concorrenza degli oneri, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 6.

        6. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire a una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al prodotto interno lordo (PIL), nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, del 2,5 per cento per ciascun anno. Per gli stessi anni 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dell'1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fissato nella risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

        7. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 6, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i programmi di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21, commi 6 e 7, della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

        8. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 6, propone ogni anno, nell'ambito del disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».