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Proposta di modifica n. 7.58 al ddl C.4357 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 08/06/11

Al comma 2, lettera n), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) al comma 1, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:
«b-bis) In caso di richiesta da parte del contribuente di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, l'esecuzione forzata di cui alla lettera b) è sospesa fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull'istanza di sospensione.
b-ter) All'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile, comunque in un termine non superiore a 120 giorni dal deposito dell'istanza di sospensione, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima"».