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Proposta di modifica n. 7.78 al ddl C.4357 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 08/06/11

Al comma 1, dopo la lettera t) aggiungere la seguente:
t-bis) modificare, secondo quanto previsto dal Piano per la Logistica, metodo utilizzato per la movimentazione delle merci e delle attività di logistica da «franco fabbrica» (EXW) a «franco destino» (CIF), al fine di migliorare la competitività del sistema Paese e valorizzare la filiera;.

Conseguentemente, al comma 2 aggiungere la seguente lettera:
hh) le imprese produttrici di beni che per il trasporto dei medesimi facciano ricorso al metodo franco destino (Cost, Insurance and Freight, CIP, Cost and Freight o C&F), in luogo del franco fabbrica (Ex Works o EXW) hanno diritto ad un contributo a carico dell'erario nella misura di:
1) 2 per cento per un valore delle merci esportate pari a 100.000 euro;
2) 1,5 per cento per un valore delle merci esportate pari a 200.000 euro;
3) 1 per cento per un valore delle merci superiore a 200.000 euro.

Le somme spettanti possono essere recuperate entro sessanta giorni dalla data di consegna al destinatario finale, utilizzando il credito d'imposta usufruibile con compensazione in F24. Le modalità di ottenimento del diritto al rimborso saranno fissate con decreto ministeriale del Ministero per le infrastrutture e i trasporti, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.