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Proposta di modifica n. 7.79 al ddl C.4357 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 08/06/11

Al comma 1, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:
«n-bis) i debitori decaduti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dal beneficio della rateizzazione e per i quali permangono i requisiti di obbiettiva difficoltà di cui al comma 1, sono ammessi a nuova rateizzazione mediante nuovo dilazionamento dell'intero carico a ruolo, ivi compreso quello scaduto, in settantadue rate mensili purché presentino apposita istanza entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. Non è ostativa alla concessione del nuovo beneficio la pendenza di procedure esecutive del ruolo per il quale si chiede la nuova dilazione;».