Proposta di modifica n. 6.54 al ddl C.4357 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Approvato (Id. em. 6.1)

testo emendamento del 07/06/11

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 5 della legge 23 marzo 1999, n. 68, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per mille, la procedura di esonero prevista dal presente articolo è sostituita da una autocertificazione del datore di lavoro che attesta l'esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo».

nuova formulazione del 14/06/11

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Fermo restando l'obbligo del versamento al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili del contributo di cui al comma 3, per le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per cento, la procedura di esonero prevista dal presente articolo è sostituita da un'autocertificazione del datore di lavoro che attesta l'esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo».