Proposta di modifica n. 7.46 al ddl C.4307 in riferimento all'articolo 7.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 23/05/11

Sostituirlo con il seguente:
Art. 7. - (Operatività della Cassa depositi e prestiti (CDP S.p.A.)). - 1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tra le operazioni di interesse pubblico che possono essere attivate dalla Cassa depositi e prestiti rientrano anche i programmi promossi da amministrazioni comunali aventi un numero di abitanti inferiori a 15.000 abitanti e destinati alla realizzazione, sviluppo e produzione diretta di fonti rinnovabili.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto autorizza e disciplina le attività di cui al comma 1.