Proposta di modifica n. 1.4 al ddl C.4307 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 23/05/11

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1o gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010» sono soppresse.