Proposta di modifica n. 6.1 al ddl C.3921-B in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 30/03/11

Sostituirlo con il seguente:
Art. 6. - (Abrogazione dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e relazione dell'ISTAT al Parlamento). - 1. L'articolo 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è abrogato.

2. Il comma 3 dell'articolo 52 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è sostituito dal seguente:
«3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituita una commissione composta da due esperti in discipline economiche, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti dell'ISTAT. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti emolumenti o rimborsi spese. La commissione valuta le informazioni già contenute nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese, individuando le amministrazioni competenti a elaborare le informazioni medesime e i documenti nei quali tali informazioni devono risultare disponibili anche in formato elettronico elaborabile. La commissione individua, altresì, i dati statistici già contenuti nella predetta Relazione che l'ISTAT elabora in forma strutturata nell'ambito di una relazione da trasmettere annualmente al Parlamento a cura del medesimo Istituto. Entro sei mesi dalla sua costituzione, la commissione trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione in cui dà conto dell'attività svolta. Il Ministro invia la relazione di cui al quinto periodo alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti».