Proposta di modifica n. 26.1 (testo 2) al ddl S.1460
  • status: Respinto

testo emendamento del 29/03/11

Premettere al comma 1, il seguente:

        «01. Per l'attuazione dei fini di cui all'articolo 24 il Consiglio provvede:

            a) ad analizzare e raccogliere le esigenze delle comunità italiane all'estero, in particolare per quanto attiene alle condizioni di vita e di lavoro, al livello di integrazione nelle società dei Paesi ospitanti, alla domanda di cultura e comunicazione, all'affermazione di una moderna identità culturale, alle questioni legate alla transizione del movimento associativo e all'evoluzione delle giovani generazioni, nonché sollecitare interventi dei soggetti competenti ai fini del soddisfacimento di tali esigenze;

            b) a formulare, su richiesta del Governo o dei Presidenti dei due rami del Parlamento, delle Regioni e degli enti locali, pareri e, di propria iniziativa, proposte e raccomandazioni, in materia di iniziative legislative o amministrative ed elettorali dello Stato o delle regioni, di accordi internazionali e di normative comunitarie concernenti le comunità italiane all'estero;

            c) a integrare con propri rappresentanti la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni, le province autonome e il Consiglio generale degli italiani all'estero, di cui all'articolo 17 della legge 18 giugno 1998, n. 198, e coordinare le proprie iniziative con gli orientamenti assunti da tale organismo;

            d) a segnalare problematiche e rappresentare istanze delle comunità italiane all'estero, in raccordo con i COMITES e con l'aiuto delle autorità diplomatiche italiane, alle autorità locali, regionali e nazionali dei singoli Paesi di residenza, con esclusione degli aspetti attinenti ai rapporti tra gli Stati;

            e) a favorire il coordinamento a livello nazionale dell'attività dei COMITES, in collaborazione con le autorità diplomatiche e consolari, e in raccordo con gli INTERCOMITES dei singoli Paesi ove esistenti, nonché a sostenere le realtà associative operanti sul territorio di competenza; a monitorare a livello continentale le condizioni delle nostre comunità e a raccogliere problematiche e indicazioni da rappresentare alle istituzioni italiane;

            f) a realizzare stabili collegamenti con i parlamentari eletti nella circoscrizione Estero, assecondando il coordinamento delle rispettive azioni, al fine di favorire il rapporto dei medesimi parlamentari con le realtà territoriali di ciascuna ripartizione e con le rappresentanze istituzionali e sociali di base nonché di promuovere la costante informazione e il coinvolgimento del Consiglio in merito alle attività e alle decisioni del Parlamento nelle materie riguardanti le comunità italiane all'estero;

            g) a promuovere studi e ricerche su materie relative alle comunità italiane e di origine italiana nel mondo, collaborando alla organizzazione e alla elaborazione degli stessi».

        Al comma 1, sostituire le parole: «Le relazioni sono trasmesse a tutti i parlamentari eletti nella Circoscrizione Estero» con le seguenti: «Le relazioni sono trasmesse al Parlamento, al Governo e alle Regioni italiane».

        Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «3-bis. Il Consiglio esprime parere sulle proposte del Governo concernenti le seguenti materie:

            a) stanziamenti sui capitoli del bilancio dello Stato in favore delle comunità italiane all'estero;

            b) programmi pluriennali e relativi finanziamenti per la politica scolastica, la formazione professionale e la tutela sociale, assistenziale e previdenziale;

            c) criteri per l'erogazione di contributi ad associazioni nazionali, patronati, enti di formazione scolastica e professionale, organi di stampa, di divulgazione e di informazione che svolgono concreta attività di sostegno e di promozione economica, sociale, culturale e civile delle comunità italiane all'estero;

            d) informazioni e programmi radiotelevisivi e informatizzati per le comunità italiane all'estero;

            e) linee di riforma dei servizi consolari, scolastici e sociali rivolti alle comunità italiane all'estero;

            f) interventi di promozione della lingua e della cultura italiana all'estero realizzati tramite gli Istituti italiani di cultura e le strutture universitarie che per tali progetti ricevano finanziamenti pubblici.

        3-ter. Il Consiglio esprime parere sulle questioni concernenti le comunità italiane all'estero trattate dal Governo e, in caso di richiesta, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome o da singole regioni.

        3-quater. Le amministrazioni dello Stato e gli enti territoriali forniscono tempestivamente e compiutamente le informazioni loro richieste nelle materie di competenza del CGIE.

        3-quinquies. Il Consiglio ha diritto di accesso presso tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese le rappresentanze diplomatiche e consolari, e presso gli enti territoriali, alle informazioni nelle materie di sua competenza, fatti salvi i limiti e le deroghe al diritto di accesso ai documenti amministrativi stabiliti dalla normativa vigente.

        3-sexies. In caso di motivata urgenza, il parere è formulato dall'Ufficio di presidenza di cui all'articolo 15 e deve essere sottoposto alle valutazioni del CGIE nella prima riunione successiva.

        3-septies. Si prescinde dal parere del CGIE qualora lo stesso non sia espresso nella riunione successiva alla richiesta, ai sensi di quanto disposto dal comma 5.

        3-octies. Il Governo e le Regioni motivano le decisioni assunte sulle questioni riguardanti le comunità italiane all'estero, qualora difformi dal parere espresso dal CGIE ai sensi del comma 3-ter, trasmettendo copia della motivazione alle competenti Commissioni parlamentari e ai competenti organi regionali».