presentato il 29/03/2011 in Assemblea del Senato da Nino RANDAZZO (PD) e altri 11 cofirmatari ... [ apri ]
status: Respinto
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testo emendamento del 29/03/11
«01. Per l'attuazione dei fini di cui all'articolo 24 il Consiglio provvede:
a) ad analizzare e raccogliere le esigenze delle comunità italiane all'estero, in particolare per quanto attiene alle condizioni di vita e di lavoro, al livello di integrazione nelle società dei Paesi ospitanti, alla domanda di cultura e comunicazione, all'affermazione di una moderna identità culturale, alle questioni legate alla transizione del movimento associativo e all'evoluzione delle giovani generazioni, nonché sollecitare interventi dei soggetti competenti ai fini del soddisfacimento di tali esigenze;
b) a formulare, su richiesta del Governo o dei Presidenti dei due rami del Parlamento, delle Regioni e degli enti locali, pareri e, di propria iniziativa, proposte e raccomandazioni, in materia di iniziative legislative o amministrative ed elettorali dello Stato o delle regioni, di accordi internazionali e di normative comunitarie concernenti le comunità italiane all'estero;
c) a integrare con propri rappresentanti la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni, le province autonome e il Consiglio generale degli italiani all'estero, di cui all'articolo 17 della legge 18 giugno 1998, n. 198, e coordinare le proprie iniziative con gli orientamenti assunti da tale organismo;
d) a segnalare problematiche e rappresentare istanze delle comunità italiane all'estero, in raccordo con i COMITES e con l'aiuto delle autorità diplomatiche italiane, alle autorità locali, regionali e nazionali dei singoli Paesi di residenza, con esclusione degli aspetti attinenti ai rapporti tra gli Stati;
e) a favorire il coordinamento a livello nazionale dell'attività dei COMITES, in collaborazione con le autorità diplomatiche e consolari, e in raccordo con gli INTERCOMITES dei singoli Paesi ove esistenti, nonché a sostenere le realtà associative operanti sul territorio di competenza; a monitorare a livello continentale le condizioni delle nostre comunità e a raccogliere problematiche e indicazioni da rappresentare alle istituzioni italiane;
f) a realizzare stabili collegamenti con i parlamentari eletti nella circoscrizione Estero, assecondando il coordinamento delle rispettive azioni, al fine di favorire il rapporto dei medesimi parlamentari con le realtà territoriali di ciascuna ripartizione e con le rappresentanze istituzionali e sociali di base nonché di promuovere la costante informazione e il coinvolgimento del Consiglio in merito alle attività e alle decisioni del Parlamento nelle materie riguardanti le comunità italiane all'estero;
g) a promuovere studi e ricerche su materie relative alle comunità italiane e di origine italiana nel mondo, collaborando alla organizzazione e alla elaborazione degli stessi».
Al comma 1, sostituire le parole: «Le relazioni sono trasmesse a tutti i parlamentari eletti nella Circoscrizione Estero» con le seguenti: «Le relazioni sono trasmesse al Parlamento, al Governo e alle Regioni italiane».
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. Il Consiglio esprime parere sulle proposte del Governo concernenti le seguenti materie:
a) stanziamenti sui capitoli del bilancio dello Stato in favore delle comunità italiane all'estero;
b) programmi pluriennali e relativi finanziamenti per la politica scolastica, la formazione professionale e la tutela sociale, assistenziale e previdenziale;
c) criteri per l'erogazione di contributi ad associazioni nazionali, patronati, enti di formazione scolastica e professionale, organi di stampa, di divulgazione e di informazione che svolgono concreta attività di sostegno e di promozione economica, sociale, culturale e civile delle comunità italiane all'estero;
d) informazioni e programmi radiotelevisivi e informatizzati per le comunità italiane all'estero;
e) linee di riforma dei servizi consolari, scolastici e sociali rivolti alle comunità italiane all'estero;
f) interventi di promozione della lingua e della cultura italiana all'estero realizzati tramite gli Istituti italiani di cultura e le strutture universitarie che per tali progetti ricevano finanziamenti pubblici.
3-ter. Il Consiglio esprime parere sulle questioni concernenti le comunità italiane all'estero trattate dal Governo e, in caso di richiesta, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome o da singole regioni.
3-quater. Le amministrazioni dello Stato e gli enti territoriali forniscono tempestivamente e compiutamente le informazioni loro richieste nelle materie di competenza del CGIE.
3-quinquies. Il Consiglio ha diritto di accesso presso tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese le rappresentanze diplomatiche e consolari, e presso gli enti territoriali, alle informazioni nelle materie di sua competenza, fatti salvi i limiti e le deroghe al diritto di accesso ai documenti amministrativi stabiliti dalla normativa vigente.
3-sexies. In caso di motivata urgenza, il parere è formulato dall'Ufficio di presidenza di cui all'articolo 15 e deve essere sottoposto alle valutazioni del CGIE nella prima riunione successiva.
3-septies. Si prescinde dal parere del CGIE qualora lo stesso non sia espresso nella riunione successiva alla richiesta, ai sensi di quanto disposto dal comma 5.
3-octies. Il Governo e le Regioni motivano le decisioni assunte sulle questioni riguardanti le comunità italiane all'estero, qualora difformi dal parere espresso dal CGIE ai sensi del comma 3-ter, trasmettendo copia della motivazione alle competenti Commissioni parlamentari e ai competenti organi regionali».