Proposta di modifica n. 24.100 al ddl S.1460 in riferimento all'articolo 24.
  • status: Inammissibile (Improcedibile)

testo emendamento del 29/03/11

Sopprimere gli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33.

        Conseguentemente, all'articolo 23, aggiungere i seguenti commi:

        «3-bis. Le risorse derivanti dalla soppressione del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) sono devolute ai cittadini italiani residenti all'estero che si trovino in stato di bisogno e ripartite tra le circoscrizioni Estero in misura proporzionale alle necessità.

        3-ter. Il Ministro degli affari esteri stabilisce, con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 3-bis».