Articolo aggiuntivo n. 22.0.1 al ddl S.1460 in riferimento all'articolo 22.
  • status: Ritirato (Ritirato e trasformato nell'odg G22.0.1)

testo emendamento del 29/03/11

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Commissioni di lavoro e osservatori permanenti)

        1. Il Comitato può istituire nel suo seno commissioni di lavoro, delle quali possono essere chiamati a far parte esperti esterni, compatibilmente con le esigenze di bilancio.

        2. Le commissioni di cui al comma 1 sono presiedute da un membro del Comitato. Alle loro riunioni può partecipare il capo dell'ufficio consolare o un suo rappresentante, appositamente delegato.

        3. Il Comitato può istituire nel suo seno osservatori permanenti sulle problematiche delle donne e delle nuove generazioni.

        4. Gli osservatori di cui al comma 3 sono presieduti da un membro del Comitato e composti da donne e giovani impegnati nella comunità della circoscrizione consolare, esperti designati dal Comitato sulle materie attinenti alla condizione delle donne e dei giovani, nonché rappresentanti di associazioni e enti impegnati su queste tematiche».

Art. 24.