Proposta di modifica n. 2.10 al ddl S.2568 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 22/03/11

Al comma 1, capoverso «Art. 21-ter», nel comma 1, sostituire le parole: «a visitare l'infermo» con le seguenti: «ad assistere il minore fino a quando non sia cessato il pericolo di vita e comunque sino a quando le condizioni di salute non siano più considerate gravi».