presentato il 08/03/2011 in Assemblea del Senato da Anna Maria SERAFINI (PD) e altri 10 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 08/03/11
in sede di discussione del disegno di legge recante «Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori»,
premesso che:
il disegno di legge, all'articolo 2, reca l'aggiunta dell'articolo 21-ter alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visite al minore infermo;
il predetto articolo aggiuntivo dispone che, in caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore, la madre o il padre condannati o internati, sono autorizzati, con provvedimento del magistrato di sorveglianza o, in caso di assoluta urgenza, del direttore dell'istituto, a recarsi a visitare l'infermo; in caso di ricovero ospedaliero del figlio minore, le modalità della visita dei genitori condannati o internati sono disposte tenendo conto della durata del ricovero e del decorso della patologia;
l'articolo 3 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 1989 stabilisce che:
«1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.
2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.
3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo»;
in base a quanto stabilito dal predetto articolo 3 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, le decisioni delle istituzioni e dei tribunali, tra le quali certamente rientrano i provvedimenti dei magistrati di sorveglianza e dei direttori degli istituti penitenziari che autorizzano le visite al minore infermo, devono privilegiare il preminente interesse del fanciullo;
impegna il Governo:
a garantire il preminente interesse del fanciullo, di cui alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 1989, nelle autorizzazioni alle visite al minore infermo;
ai fini di cui sopra, a garantire che le visite dei genitori condannati o internati nei confronti del figlio minore in pericolo di vita o in gravi condizioni di salute, prevedano l'assistenza continuata, anche notturna, nei confronti del minore.