Proposta di modifica n. 2.12 al ddl C.4086 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 17/02/11

Dopo il comma 18-undecies aggiungere i seguenti:
18-duodecies. Per l'anno 2011, le attività di miglioramento genetico del bestiame previste dalla legge 15 gennaio 1991 n. 30 ed esercitate dalle associazioni allevatori operanti a livello territoriale associate all'Associazione Italiana Allevatori, sono finanziate per un importo di 56,5 milioni di euro.
19-terdecies. Agli oneri di cui al comma 18-duodecies, pari a 56,5 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 3-ter.