Proposta di modifica n. 2.7 al ddl S.2537 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Respinto

testo emendamento del 15/02/11

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «euro 10.500.000» con le seguenti: «euro 22.700.000».

        Conseguentemente: al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «euro 10.500.000» con le seguenti: «euro 22.700.000».

        Conseguentemente, all'articolo 8, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, pari a 12.200.000 euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 1-ter.

        1-ter. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2011, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei princìpi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'Interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente  comma devono derivare risparmi non inferiori a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».