Articolo aggiuntivo n. 1.0.816 al ddl S.2518 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 14/02/11

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme in materia di dirigenti scolastici)

        1. L'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applica, a domanda, anche ai candidati che hanno superato le prove del corso-concorso a dirigente scolastico indetto con delibera della giunta provinciale di Trento n. 2454 del 16 ottobre 2009, che hanno inoltre regolarmente svolto il prescritto periodo di formazione e non sono stati nominati in relazione al numero dei posti previsti dai bandi, nonché ai candidati che hanno partecipato alle prove del predetto concorso, che hanno superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione dei predetti concorsi, ma non vi sono stati ammessi perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie.

        2. I candidati di cui al comma 1 sono tenuti a partecipare, con esito positivo, ad un apposito corso di formazione organizzato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio del medesimo Ministero.

        3. Fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, le assunzioni sono effettuate per tutti i posti che si rendono vacanti e disponibili negli anni scolastici 2010-2011 e 2011-2012, nei limiti della validità delle graduatorie, dopo l'assunzione in servizio di tutti i candidati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

        4. All'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».