Proposta di modifica n. 1.1 al ddl C.3921 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato

testo emendamento del 01/02/11

Al comma 2, sostituire il capoverso Art. 9 con il seguente:
Art. 9. - (Rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica). - 1. Il Governo trasmette alla Camere, contestualmente alla loro ricezione, l'analisi annuale della crescita e tutti gli altri progetti di atti e documenti predisposti dalle Istituzioni dell'Unione europea nell'ambito di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio definita dal Consiglio economia e finanza dell'Unione europea del 7 settembre 2010.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 15 giorni dalla trasmissione dell'analisi annuale della crescita, riferisce alle Camere, per le eventuali deliberazioni, fornendo una valutazione dei dati e delle misure prospettate dal documento nonché delle implicazioni per l'Italia, anche ai fini della predisposizione del programma nazionale di riforma e del programma di stabilità.
3. Prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo intese alla definizione delle linee guida di politica economica e di bilancio, il Governo riferisce alle Camere, con le modalità di cui alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, illustrando la posizione che intende assumere.
4. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio europeo e di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea sia coerente con gli indirizzi definiti dalle Camere in esito all'esame di progetti o documenti di cui al presente articolo. Nel caso in cui il Governo non si sia conformato agli indirizzi delle Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.
5. Il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma sono presentati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile e comunque nei termini e con le modalità previsti dal Codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita.

nuova formulazione del 03/02/11

Al comma 2, capoverso Art. 9, aggiungere il seguente comma: 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla trasmissione delle linee guida di politica economica e di bilancio a livello dell'Unione europea elaborate dal Consiglio europeo, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, fornendo una valutazione dei dati e delle misure prospettate dal documento, nonché delle implicazioni delle linee guida per l'Italia, anche ai fini della predisposizione del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma.