Proposta di modifica n. 3.15 al ddl S.2518 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 31/01/11

Al comma 1, lettera e), nell'Allegato 2 sopprimere la voce: «Articolo 3, comma 5, secondo periodo, della legge 24 aprile 1990».

        Conseguentemente:

        al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.