presentato il 31/01/2011 in I Affari Costituzionali del Senato da Giuseppe VALDITARA (Misto) e altri e altri 10 cofirmatari ... [ apri ]
Vedi anche ...
testo emendamento del 31/01/11
Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:
«19-bis. Il personale docente è non docente delle scuole statali che, entro il 31 aprile 2011, con decorrenza dal successivo 1º settembre 2011, rassegni le dimissioni volontarie dall'impiego può domandare di accedere al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di una anzianità contributiva pari o superiore ad anni 33 e di una età pari o superiore ad anni 60, di una anzianità contributiva pari o superiore ad anni 34 e di una età pari o superiore ad anni 59, di una anzianità contributiva pari o superiore ad anni 35 e di una età pari o superiore ad anni 58, oppure in presenza di una anzianità contributiva pari o superiore ad anni 36 e di una età pari o superiore ad anni 57, oppure, indipendentemente dall'età, in presenza di una anzianità contributiva pari o superiore a 38 anni. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono determinati i criteri per l'accettazione delle domande di pensionamento. Nell'ipotesi di mancata accettazione della domanda il richiedente può rimanere in servizio.
19-ter. L'erogazione del trattamento di fine servizio eventualmente spettante al dipendente, è effettuata comunque alla data nella quale il dipendente avrebbe maturato il diritto in assenza della facoltà di cui al predetto comma 1 e nella misura spettante alla data di esercizio della facoltà di cui al medesimo comma 1.
Conseguentemente: al relativo onere, valutato in 10 milioni di euro per il 2011, in 30 milioni di euro per il 2012 e in 20 milioni di euro per il 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2011-2013 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.