Articolo aggiuntivo n. 3.02 ai ddl C.670 , C.1179 , C.3703 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 22/12/10

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

3-bis. Ogni due anni il Ministero della salute trasmette al Parlamento una relazione sui dati raccolti nel registro nazionale e nei registri regionali, relativamente alle finalità di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), della presente legge.