Articolo aggiuntivo n. 3.01 ai ddl C.670 , C.1179 , C.3703 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 22/12/10

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Relazione al parlamento).

1. Il Ministro della salute, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, sulla base dei dati inviati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro il 30 aprile di ciascun anno.