Proposta di modifica n. 2.309 al ddl S.1905-B in riferimento all'articolo 2.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 21/12/10

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

        «3-bis. Al fine di valutare le competenze e le capacità cognitive acquisite dagli studenti nel percorso di studi universitari e di valutare la qualità delle attività e dell'offerta formativa degli Atenei sul territorio nazionale, al termine del primo anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, e contestualmente all'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore ed all'esame di laurea di primo livello, l'Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), di concerto con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), procede alla somministrazione di un test ai candidati a tali esami. Il test per gli studenti del corso di studio di istruzione secondaria superiore è unico per tutto il territorio nazionale e ha la finalità di valutare le competenze e le capacità cognitive acquisite dei candidati. Sulla base dei risultati del test, l'ANVUR procede alla compilazione di una graduatoria nazionale degli studenti che hanno sostenuto gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Entro tre mesi dalla somministrazione del test, l'ANVUR trasmette ai singoli Atenei la base dati contenente la graduatoria di cui al comma 3-ter.

        3-ter. Entro tre mesi dalla chiusura delle immatricolazione al primo anno di ogni anno accademico, ogni Ateneo trasmette all'ANVUR la base dati degli iscritti ad ogni corso di laurea, correlata al risultato del test. Sulla base dei risultati della graduatoria, l'ANVUR procede alla determinazione, per ogni Ateneo e per ogni corso di laurea del livello medio di competenze e di capacità cognitive degli studenti iscritti.

        3-quater. Contestualmente all'esame di laurea di primo livello, l'ANVUR procede alla somministrazione di un test ad ogni candidato, con il fine di valutare le competenze e le capacità cognitive acquisite nel percorso formativo. Il test è unico per tutto il territorio nazionale e può essere articolato per macroaree disciplinari. Nel biennio successivo al primo anno di attuazione del test di cui al presente comma, l'ANVUR determina i criteri mediante i quali ordinare i risultati formativi dei singoli Atenei sulla base delle competenze e alle capacità cognitive dei laureati accertate mediante il test, tenendo conto del livello di competenze e capacità rilevate al momento dell'immatricolazione.

        3-quinquies. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere non vincolante dell'ANVUR, determina con proprio decreto, sulla base della valutazione dall'ANVUR resa ai sensi dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, le modalità di attribuzione ai singoli Atenei di incentivi in funzione dei risultati formativi conseguiti dagli Atenei, tenendo conto del livello relativo delle competenze e capacità cognitive degli immatricolati accertate dal test di cui al comma 3-bis, e dal livello relativo di tali competenze e capacità cognitive accertate dal test di cui al comma 3-quater, con riferimento ad ogni singolo Ateneo».