Proposta di modifica n. 1.8 al ddl S.2464 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 06/12/10

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

        «4-bis. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2,5 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 2 per cento per ciascuno dei due anni; Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

        4-ter. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 4-bis, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

        4-quater. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 4-bis, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio.

        4-quinquies. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle Spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei princìpi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'Interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

        4-sexies. A decorrere dal 1º gennaio 2011 è costituito l'istituto di previdenza generale (IPG), di seguito "Istituto". L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

            a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);

            b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);

            c) Istituto postelegrafonici (IPOST);

            d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

        L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1º gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'lNPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 28 febbraio 2.011 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

            a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

            b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;

            c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

            d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente. Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1º gennaio 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 30 giugno 2011, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 settembre 2011. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.».

        4-septies. I maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 4-bis a 4-sexies, valutati in 6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2011, sono destinati, nei limiti delle risorse effettivamente risparmiate:

            a) per un ammontare pari ad 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 al Fondo per la promozione ed il sostegno del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 63, comma 12, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

            b) per un ammontare pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 al miglioramento e al potenzia mento della dotazione infrastrutturale di porti, aeroporti e ferrovie in termini di reti e nodi, di plurimodalità e di logistica;

            c) per 1,8 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 agli interventi materia di edilizia sanitaria pubblica;

            d) per un ammontare pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 per interventi in materia di funzionalità ordinaria e straordinaria delle infrastrutture carcerarie, nonché per l'assunzione di personale di polizia penitenziaria e di educatori;

            e) per un ammontare pari a 315 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 ad integrazione dei contributi annui dovuti dallo Stato ad ANAS Spa per investimenti relativi ad opere ed interventi di manutenzione straordinaria anche in corso di esecuzione;

            f) per un ammontare pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 per l'acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie, nonché per l'acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale. Per trasporto pubblico locale lagunare si intende il trasporto di linea effettuato con unità che navigano esclusivamente nelle acque protette della laguna di Venezia;

            g) per un ammontare pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 per la proroga, fino al 31 dicembre 2013 delle disposizioni di cui al comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

        4-octies. In attuazione di quanto previsto dal comma 4-septies, lettera e), i commi 1 e 2 dell'articolo 15 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono soppressi.

        4-novies. Una quota pari a 920 milioni dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 4-bis a 4-sexies è destinata per un quota pari a 120 milioni di euro, per l'anno 2011, ai maggiori oneri di cui al comma 9 e per 800 milioni di euro, per l'anno 2011, ai maggiori oneri di cui al comma 13.

        Conseguentemente:

            al comma 9, sostituire le parole: da: «per una percentuale pari» fino a: «240 milioni di euro» con le seguenti: «per una percentuale pari al 15 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non eccedente 360 milioni di euro»;

            al comma 13, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il 30 per cento dei proventi sono destinati al finanziamento del Piano nazionale per la Banda larga in coerenza con l'Agenda digitale europea 2020.».