Proposta di modifica n. 1.6 al ddl S.2464 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 06/12/10

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

        «4-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 16, il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

        «1-ter. Ai giovani di età compresa fra i diciannove e i trentacinque anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti. Ai sensi di legge, spetta per i primi cinque anni la detrazione di cui al comma 1-bis, lettera a), alle condizioni ivi previste.»;

            b) il comma 4-bis dell'articolo 37 è sostituito dai seguenti:

        «4-bis. Il canone risultante da contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati dai giovani di cui all'articolo 16, comma 1-ter, è assoggettato ad imposta con l'aliquota sostitutiva del 20 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

        4-ter. Per fruire dei benefici di cui al comma 4-bis, il locatore è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

        4-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 4-bis e 4-ter».

        4-ter. Una quota non inferiore al 30 per cento del «Fondo per il credito ai giovani», di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 127, è destinata ad attività di microcredito a sostegno di iniziative innovative dei giovani, con priorità per le donne e per i residenti nelle aree a più basso tasso di occupazione giovanile;

        4-quater. Per le finalità di cui al comma 4-ter, la dotazione del «Fondo per il credito ai giovani» è incrementata nella misura di 40 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

        4-quinquies. Al fine di consentire ai soggetti di età inferiore a 35 anni di accedere a finanziamenti agevolati per fare fronte alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa o imprenditoriale svolta, a decorrere dall'anno 2011 sono istituiti, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i seguenti Fondi:

            a) Fondo per il credito ai lavoratori a progetto iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, finalizzato a consentire in via esclusiva ai lavoratori medesimi di accedere ad un credito fino a 600 euro mensili per dodici mesi con restituzione posticipata a ventiquattro o trentasei mesi, per fare fronte alle cadute di reddito collegate ad attività intermittenti;

            b) Fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi, per sostenere le necessità finanziarie legate al trasferimento generazionale delle piccole-imprese, dell'artigianato, del commercio e del turismo, dell'agricoltura e della cooperazione è l'avvio di nuove attività in tali ambiti.

        4-sexies. A valere sul fondo di cui al comma 4-quinquies, lettera b), possono essere erogati prestiti a tasso agevolato a sostegno di nuove attività di lavoro autonomo, sulla base di piani d'impresa valutati secondo criteri e modalità stabiliti con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai prestiti erogati è applicato un tasso di . interesse equivalente al tasso indicato in conformità alla comunicazione della Commissione europea 2008/C 14702, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 14 del 19 gennaio 2008, con una maggiorazione pari all'l per cento.

        4-septies. La dotazione di ciascuno Fondi di cui al comma 4-quinquies è pari a 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011.

        4-octies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, i commi 72 e 73 sono abrogati.

        4-nonies. Il presente comma e i commi fino al 4-vicies sono finalizzati al riordino della disciplina delle professioni intellettuali allo scopo di modernizzare e qualificare l'esercizio delle professioni, garantire le pari opportunità per i giovani nei primi anni di attività e favorire l'accesso delle giovani generazioni. Le disposizioni di cui presente comma e dei commi fino al 4-vicies non si applicano agli esercenti le professioni sanitarie e infermieristiche.

        4-decies. L'esercizio, anche in forma societaria e cooperativa, dell'attività professionale è libero in conformità al diritto comunitario, senza vincoli di predeterminazione numerica, ad eccezione delle attività caratterizzate dall'esercizio di funzione pubbliche o dall'esistenza di uno specifico interesse generale, per una migliore tutela della domanda di utenza, e favorire l'accesso delle giovani generazioni alle professioni.

        4-undecies. La legge dello Stato stabilisce quando l'esercizio dell'attività professionale, anche per lo svolgimento di singole attività, è subordinato all'iscrizione ad appositi elenchi od albi, individua, sulla base degli interessi pubblici meritevoli di tutela, le professioni intellettuali da disciplinare attraverso il ricorso ad ordini, albi o collegi professionali, in modo tale che ne derivi, preferibilmente su base concertata e volontaria, una riduzione, anche mediante accorpamento, di quelli già previsti dalla legislazione vigente, attribuendo, quando ci si trovi in presenza di una rilevante asimmetria informativa e cognitiva fra utente e professionista, alle singole professioni regolamentate le attività riservate necessarie per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti e per il perseguimento di finalità primarie di interesse generale.

        4-duodecies. Gli ordini professionali sono strutturati ed articolati in organi centrali e periferici, ferma restando l'abilitazione all'esercizio per l'intero territorio nazionale e fatte salve le limitazioni volte a garantire l'adempimento di funzioni pubbliche.

        4-terdecies. L'esame di Stato è obbligatorio per le professioni il cui esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità e deve assicurare l'uniforme valutazione dei candidati e l'abilitazione su base nazionale. Le commissioni giudicatrici sono composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale e la presenza di membri appartenenti agli ordini professionali o da questi designati effettivi e supplenti non può essere superiore alla metà dei componenti.

        4-quaterdecies. Il tirocinio professionale è limitato al periodo necessario a garantire l'effettiva acquisizione dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione e comunque non può essere di durata superiore a dodici mesi. Durante il periodo di tirocinio è riconosciuto, oltre al rimborso delle spese, un compenso commisurato all'apporto professionale prestato ovvero un compenso idoneo convenzionalmente pattuito.

        4-quinquiesdecies. La legge statale stabilisce:

            a) il raccordo tra i titoli di studio universitari e di scuola secondaria e l'abilitazione all'esercizio della professione, garantendo anche i casi di accesso diretto alle sezioni degli ordini, albi e collegi corrispondenti ai diversi livelli di titoli di studio medesimi attraverso esami e corsi specialistici abilitanti;

            b) forme alternative o integrative di tirocinio a carattere pratico, tenendo conto delle singole tipologie professionali, ovvero mediante corsi di formazione promossi o organizzati dai rispettivi ordini professionali o da università o da pubbliche istituzioni purché strutturati in modo teorico-pratico, la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio contemporaneamente all'ultima fase degli studi necessari per il conseguimento ai ciascun titolo di studio ovvero all'estero.

        4-sexiesdecies. Gli statuti degli ordini professionali devono:

            a) fissare criteri e procedure di adozione di un codice deontologico finalizzato a garantire al cliente il diritto ad una qualificata, corretta e seria prestazione professionale nonché a un'adeguata informazione sui contenuti e le modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse, a tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e gli interessi pubblici comunque coinvolti in tale esercizio, ad assicurare la credibilità della professione nonché a garantire la concorrenza;

            b) disciplinare su base democratica tutti i meccanismi elettorali per la nomina alle relative cariche e l'elettorato attivo e passivo degli iscritti senza alcuna limitazione di età e in modo da assicurare le pari opportunità di genere, nonché in modo idoneo a garantire la trasparenza delle procedure, la rappresentanza presso gli organi nazionali e territoriali anche delle eventuali sezioni e la tutela delle minoranze, l'individuazione dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, la durata temporanea delle cariche e la limitata rinnovabilità così da non superare il massimo di sei anni, nonché la separazione tra organi di amministrazione e gestione e organi dI vigilanza e controllo sui bilanci, nonché poteri disciplinari;

            c) stabilire come compiti essenziali degli ordini professionali l'aggiornamento e la qualificazione tecnico-professionale dei propri iscritti, tendenzialmente a carattere gratuito, comunque, nel rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione, nonché la verifica del rispetto degli obblighi di aggiornamento da parte dei professionisti iscritti e degli obblighi di informazione agli utenti, l'adozione di iniziative rivolte ad agevolare, anche mediante borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli ma in situazioni di disagio-economico, l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione obbligatoria; comprendere fra tali compiti la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il praticantato e l'organizzazione di corsi integrativi;

            d) prevedere i casi di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista ovvero della società professionale, con un massimale adeguato al livello di rischio di causazione di danni nell'esercizio dell'attività professionale ai fini dell'effettivo risarcimento del danno, pure in caso di attività svolta da dipendenti professionisti.

        4-septiesdecies. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli statuti degli ordini professionali si adeguano alla disciplina di. cui al comma 4-sexiesdecies ed entro i successivi sei mesi ciascun ordine provvede ad indire le elezioni dei nuovi organi statutari nazionali e locali.

        4-octiesdecies. La costituzione di associazioni, aventi natura privatistica e senza fini di lucro, su base volontaria tra professionisti che svolgono attività professionale omogenea e non soggetta all'iscrizione obbligatoria in elenchi e albi è libera. La partecipazione all'associazione non comporta alcun diritto di esclusiva.

        4-noniesdecies. Le associazioni professionali possono essere riconosciute attraverso «iscrizione in apposito registro istituito e tenuto dal Ministero competente di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della registrazione e senza determinare sovrapposizioni con le professioni organizzate in ordini, le associazioni devono garantire la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce, l'adeguata diffusione e rappresentanza territoriale, l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica tale da assicurare i livelli di qualificazione professionale e la costante verifica di professionalità per gli iscritti, la trasparenza degli assetti organizzativi, l'osservanza di principi deontologici secondo un codice etico elaborato dall'associazione; la previsione di idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell'esercizio della professione, una disciplina degli organi associativi su base democratica.

        4-vicies. Le associazioni registrate possono rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e le relative specializzazioni, assicurando che tali attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo e abbiano un limite temporale di durata.

        4-unvicies. Dai provvedimenti che riconoscono misure-di agevolazione o di incentivo previste dalla normativa comunitaria e nazionale per il settore dei servizi e dirette a favorire lo sviluppo dell'occupazione e gli investimenti, con particolare riferimento ai giovani e ai primi anni di esercizio dell'attività professionale, non possono essere esclusi gli esercenti attività professionali.

        4-duovicies. L'avvio e il consolidamento di attività di lavoro autonomo sono promossi con interventi di consulenza organizzativa, finanziaria e di mercato, attuati ad opera di servizi pubblici e privati accreditati, predisposti in ogni provincia sulla base di un piano e di criteri nazionali definiti d'intesa fra Stato, regioni e categorie interessate. Le modalità attuative sono individuate con decreto dei Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le associazioni di categoria.

        4-tervicies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le nuove attività di lavoro autonomo avviate da giovani fino a 35 anni di età e da disoccupati di lungo periodo sono esentate dall'imposizione ai fini IRAP e IRPEF, per i primi tre esercizi di imposta successivi a quello di avvio dell'attività.

        4-quatervicies. Al fine di promuovere e sostenere il trasferimento ai giovani artigiani di saperi e competenze tecniche relativi alla produzione e lavorazione di manufatti artigianali tradizionali, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della gioventù, dell'economia e delle finanze e degli affari regionali, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento, per ciascuna tipologia di lavorazione o produzione artigianale, della qualifica di «Maestro d'arte tradizionale», nonché le modalità per l'esecuzione dei relativi controlli, anche attraverso il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

        4-quinquiesvicies. La qualifica di cui al comma 4-quatervicies è riconosciuta agli artigiani in possesso dei seguenti requisiti:

            a) età non superiore a trentacinque anni alla data di presentazione della domanda;

            b) svolgimento di apprendistato o tirocinio formativo presso uno o più imprese artigiane operanti nella lavorazione o produzione di riferimento ovvero comprovata acquisizione di competenze nell'ambito di una lavorazione o produzione artigianale tradizionale, come certificata dalla Camera di commercio territori al mente competente, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 4-duovicies;

            c) assolvimento degli obblighi contributivi e fiscali, secondo quanto certificato dagli organismi competenti;

        4-sexiesvicies. Il possesso della qualifica di cui al comma 4-quatervicies costituisce titolo privilegiato per accedere ai benefici economici e agli incentivi per le attività di lavoro autonomo e di impresa previsti dalla legislazione statale e regionale, nonché titolo per accedere prioritariamente al pagamento dei crediti maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni».

        Conseguentemente, dopo il comma 164, aggiungere i seguenti:

        «164-bis. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 4-bis a 4-sexiesvicies, pari a 3,6 miliardi di euro per l'anno 2011, a 3,8 miliardi di euro per l'anno 2012 e a 4 miliardi di euro per l'anno 2013, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui ai commi da 164-ter a 164-quinquies.

        164-ter. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun ministero previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

        164-quater. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 164-ter, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

        164-quinquies. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 164-ter, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».