Proposta di modifica n. 1.5 al ddl S.2464 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 06/12/10

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

        «4. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "le spese per il personale dipendente e assimilato" sono soppresse.

        4-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2011, al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 12, comma 2, la cifra: "2.840,51 euro", è sostituita dalla seguente: "5.681 euro"».

            b) all'articolo 13, comma 1, nella lettera a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "1.955 euro, di cui 851 per spese di produzione del reddito, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro."; la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) se il reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 55.000, la detrazione di 1.955 euro spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 46.500 euro."; la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) qualora la detrazione di cui al presente comma sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis) dell'articolo 12, e di cui all'articolo 16, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta fino a concorrenza del valore della detrazione per spese di produzione del reddito di cui alla lettera a). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare";

            c) all'articolo 13, il comma 2 è abrogato".

            d) all'articolo 15, comma 1, lettera b), le parole: "4.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "6.000 euro".

            e) all'articolo 15, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

        "1-quinquies. Per le spese documentate per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido o delle scuole dell'infanzia, pubbliche o private, per il pagamento di baby sitter e badanti per anziani spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, per un importo complessivamente non superiore a 6.000 euro annui se il reddito complessivo lordo del nucleo familiare anagrafico, individuato ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è superiore a 8.500 euro ma non a euro 55.000. Tale detrazione è raddoppiata se il reddito complessivo del nucleo familiare non supera 8.500 euro e il nucleo familiare non usufruisca nel luogo di residenza di accesso gratuito ai servizi di asilo nido o di scuola dell'infanzia"».

        Conseguentemente, dopo il comma 164, aggiungere i seguenti:

        «164-bis. - Ai maggiori oneri di cui ai commi 4-bis e 4-ter, pari a 8,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 164-ter e i risparmi di spesa di cui ai commi da 164-quater a 164-duodecies.

        164-ter. In attesa di un riordino della tassazione sui redditi finanziari, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale e redditi diversi del 12,5 per cento è innalzata al 20 per cento sui redditi maturati a partire dal 1º di agosto del 2010 ad eccezione dei titoli di Stato cui continua ad applicarsi l'aliquota dal 12,5 per cento. Le minusvalenze realizzate nel regime della dichiarazione o del risparmio amministrato fino al 31 luglio 2008 sono convertite in crediti d'imposta all'aliquota del 12,5 per cento. Tali crediti sono compensabili con l'imposta sostitutiva dovuta sui redditi diversi e sono riportabili in avanti per il periodo previsto per le minusvalenze che li hanno generati. I contribuenti hanno la facoltà di affrancare le plusvalenze e le minusvalenze latenti nel regime della dichiarazione e del risparmio amministrato, per il complesso delle attività incluse nel singolo rapporto di custodia o amministrazione, versando un'imposta sostitutiva del 12,5 per cento sui redditi complessivamente maturati fino al 31 luglio 2010. 1 proventi degli organismi di investimento collettivo sono riclassificati nella categoria dei redditi diversi. La tassazione sostitutiva sul risultato di gestione dei fondi comuni di diritto italiano è eliminata. I proventi dei fondi sono assoggettati in capo ai percipienti all'imposta sostitutiva del 20 per cento preVista per i redditi diversI. I risultati negativi dei fondi di diritto italiano non ancora compensati al 31 luglio 2010 sono convertiti in crediti d'imposta pari al 12,5 per cento del loro ammontare. I crediti sono ceduti dai fondi alla società di gestione o al soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni dei fondi. Tali crediti non sono rimborsabili né produttivi di interessi e possono essere compensati dalla società di gestione o dal soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni dei fondi con altre imposte o ceduti ad altri contribuenti soggetti ad Ires che possono utilizzarli a loro volta in compensazione. La somma dei crediti ceduti e/o còmpensati non può superare in ogni anno il 12,5 per cento del risultato di gestione dei fondi. La ritenuta del 27 per cento prevista sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati è ridotta al 20 per cento.

        164-quater. l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

        "Art. 37. - 1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare, anche mediante l'utilizzo distorto o artificioso di una o più disposizioni di legge, obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte, rimborsi o risparmi, altrimenti indebiti.

        2. È fatta salva la facoltà per il contribuente di scegliere le forme giuridiche negoziali o i modelli organizzativi che comportano l'applicazione del regime d'imposizione più favorevole.

        3. l'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, abusate o aggirate, anche mediante l'utilizzo distorto o artificioso di una o più disposizioni di legge, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione.

        4. L'avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente anche per lettera raccomandata, di chiari menti da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 3.

        5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 42, l'avviso di accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle circostanze di fatto per le quali si ritiene applica bile il disposto del comma 1 del presente articolo, tenuto conto delle giustificazioni fornite dal contribuente. Le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di quanto previsto dal comma 3

        6. Le imposte o le maggiori imposte accertate in applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 sono iscritte a ruolo, secondo i criteri di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente il pagamento dei tributi e delle sanzioni pecuniarie in pendenza di giudizio, unitamente ai relativi interessi, dopo la sentenza della commissione tributaria. provinciale.

        7. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni dei commi precedenti possono richiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito dei comportamenti disconosciuti dall'amministrazione finanziaria; a tal fine detti soggetti possono proporre, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo o è stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza di rimborso all'amministrazione, che provvede nei limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure.

        8. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare istanza al direttore regionale delle entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità per l'applicazione del presente comma.

        9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento alle imposte sui redditi e indirette, alle tasse e a ogni altra prestazione avente natura tributaria, anche a carattere locale".

        164-quinquies. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dal comma 164-quater, si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Fermo restando quanto disposto dal comma 164-quater, sono fatti salvi gli effetti delle operazioni che prima della data di entrata in vigore della presente legge non rappresentavano fattispecie elusiva.

        164-sexies. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilando della competitività economica del Paese, alle attività finanziarie e patrimoniali, oggetto di rimpatrio o regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si applica, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, un'imposta straordinaria sul patrimonio relativo all'intero ammontare delle somme oggetto di regolarizzazione o rimpatrio con un'aliquota aggiuntiva pari al 2 per cento. L'imposta è prelevata dall'intermediario finanziario che ha curato il rimpatrio o la regolarizzazione, ovvero da quello cui il relativo rapporto è stato trasferito successivamente al rimpatrio od alla regolarizzazione, previa provvista da parte del contribuente della somma dovuta. Il versamento dell'imposta si effettua con le medesime modalità di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Qualora il contribuente non fornisca la provvista finanziaria entro il predetto termine, l'intermediario finanziario competente è tenuto a compiere atti dispositivisul patrimonio affidatogli allo scopo specifico di procurarsi la provvista idonea ad adempiere al versamento dovuto nei sei mesi successivi alla scadenza del detto termine. Si applicano sino alla data dell'effettivo versamento,gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973 n. 602. È inoltre applicabile la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.

        164-septies. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2,5 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte delto 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni; Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'Articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

        164-octies. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 164-septies, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di preVisione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

        164-novies. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 164-septies, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio.

        164-decies. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono 11 diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2010. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

        164-undecies. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei princìpi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. l risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

        164-duodecies. A decorrere dal 1º gennaio 2011 è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito «Istituto». L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

            a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);

            b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);

            c) Istituto postelegrafonici (IPOST);

            d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

        L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1º gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'lNPS e i comitati di vigilanza delle gestioni deIl'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 28 febbraio 2011 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

            a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

            b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;

            c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali del lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

            d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente. Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1º gennaio 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 30 giugno 2011, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 settembre 2011. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.».