Sub Emendamento n. 0.1.500.208 al ddl C.3778 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 12/11/10

All'emendamento 1.500, alla lettera d), dopo il comma 38, aggiungere il seguente:
38-bis. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, ai fini della sua applicazione, si interpreta nel senso che è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso, sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue.