Sub Emendamento n. 0.1.500.206 al ddl C.3778 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 12/11/10

All'emendamento 1.500, alla lettera d), dopo il comma 38, aggiungere il seguente:
38-bis. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2004 è aggiunto il seguente: «1-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2007, il beneficio di cui al comma 1, spetta al coniuge ed ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto e/o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico e, in mancanza dei predetti, ai genitori. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge ed i figli di costui ne sono esclusi».