Sub Emendamento n. 0.1.500.210 al ddl C.3778 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 12/11/10

All'emendamento 1.500, alla lettera d), dopo il comma 38, aggiungere il seguente:
38-bis. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti commi:
8-bis. I destinatari dei benefici pensionistici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni maturano il diritto alla pensione di anzianità e vecchiaia secondo le disposizioni in vigore, nei rispettivi regimi previdenziali, esclusivamente vigenti alla data del 31 dicembre 2007. La presente disposizione si applica anche con riferimento ai casi a venire. In ogni caso si prescinde da ogni successiva modificazione delle normative.
8-ter. I soggetti di cui al comma 8-bis possono richiedere all'ente previdenziale di appartenenza o al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a seconda di essere provvisti o meno di titolarità di posizione assicurativa pensionistica obbligatoria alla data della richiesta, la certificazione dei diritti pensionistici indicati in detto comma e degli altri diritti previsti dalla speciale normativa che li riguarda.