Sub Emendamento n. 0.1.500.123 al ddl C.3778 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 12/11/10

All'emendamento 1.500 del Governo, alla lettera d), al comma 35, dopo le parole: è incrementata di euro 1.000 milioni per l'anno 2011 aggiungere le seguenti:, nonché delle maggiori entrate derivanti dal successivo comma 35-bis a decorrere dall'anno 2011.

Conseguentemente, dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
35-bis Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento di un contributo di solidarietà pari al 7,5 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2011. Gli intermediari versano, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le somme di cui al presente comma. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente comma.
35-ter. Gli ammortizzatori sociali finanziati per l'anno 2011, concessi anche in deroga alla vigenti disposizioni di legge, possono essere riconosciuti anche oltre i limiti di spesa sostenuti per ciascun trattamento nel corso dell'anno 2010.