presentato il 12/11/2010 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Gaetano PORCINO (IdV) e altri e altri 3 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 12/11/10
All'emendamento 1.500, alla lettera d), al comma 35, dopo le parole: è incrementata di euro 1.000 milioni per l'anno 2011 aggiungere le seguenti:, nonché delle maggiori entrate derivanti dal successivo comma 35-bis a decorrere dall'anno 2011.
Conseguentemente, dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento di un contributo di solidarietà pari al 7,5 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2011. Gli intermediari versano, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le somme di cui al presente comma. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente comma.