presentato il 02/11/2010 in V Bilancio e Tesoro della Camera da Antonio BORGHESI (IdV) e altri 5 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 02/11/10
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2011, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) nella lettera a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «1.955 euro, di cui 851 per spese di produzione del reddito, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro.»;
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) se il reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 55.000, la detrazione di 1.955 euro spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 46.500 euro»;
3) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) qualora la detrazione di cui al presente comma sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis) dell'articolo 12, e di cui all'articolo 16, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta fino a concorrenza del valore della detrazione per spese di produzione del reddito di cui alla lettera a). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare»;
b) il comma 2 è abrogato.
7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, pari a 1.100 milioni di euro annui, si provvede con l'incremento di gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 7-quater e 7-quinquies.
7-quater. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni, salvo quanto previsto al comma 7-quinquies:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n, 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
7-quinquies. I buoni del tesoro di qualunque tipo sono esentati da quanto previsto dal comma precedente e restano tassati con un'aliquota pari al 12,5 per cento.