presentato il 26/10/2010 in XIII Agricoltura della Camera da Viviana BECCALOSSI (PdL)
status: Approvato
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testo emendamento del 26/10/10
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra).
1. Al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra è applicata l'accisa al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio dei 27 ottobre 2003 e successive modificazioni, pari, per l'anno 2011, a euro 21 per 1000 litri, qualora l'impresa agricola all'atto di assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n.454, si impegni a rispettare, nell'arco di 10 anni, una progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali. Il predetto livello minimo di imposizione decorre dall'entrata in vigore della presente legge e cessa di essere applicato a decorrere dal 1o novembre 2011 qualora non ne venga previsto il rifinanziamento.
2. Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, il livello di accisa da corrispondere non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva (CE) n. 2003/96/CE, e successive modificazioni. Qualora tale livello minimo sia modificato l'accisa dovuta per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra viene corrispondentemente adeguata.
3. La sintesi delle informazioni relative alla misura di cui alla presente disposizione è comunicata alla Commissione europea con le modalità di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 800/2008.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 14,5 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede:
a) quanto a 6,8 milioni di euro, mediante parziale utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sulle predette disponibilità, provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 6,5 milioni di euro;
b) quanto a 6,5 milioni di euro mediante soppressione, per l'anno 2011, del contingente annuo agevolato di cui all'articolo 22-bis, comma 1, delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
c) quanto a 1,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2011 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.