presentato il 26/10/2010 in IX Trasporti della Camera da Mario TULLO (PD) e altri 13 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 26/10/10
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Autonomia finanziaria delle autorità portuali e finanziamento della realizzazione di opere nei porti).
1. Per il finanziamento di investimenti per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, con priorità per i collegamenti tra i porti e la viabilità stradale e ferroviaria di connessione, è attribuito, per l'anno 2011, a ciascuna autorità portuale l'incremento del gettito dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise relative alle operazioni nei porti e interporti rientranti nella competente circoscrizione territoriale, rispetto all'ammontare dei medesimi tributi risultante dal consuntivo dell'anno precedente, a condizione che il gettito complessivo derivante dai predetti tributi sia stato almeno pari a quanto previsto nella Relazione previsionale e programmatica dell'anno di riferimento.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dal 2012, un fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti alimentato su base annua in misura pari al cinque per cento del gettito dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise relative alle operazioni nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali.
3. Entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, individua l'ammontare del gettito dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise riscosse nei porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali e la quota da iscrivere nel fondo di cui al comma 2.
4. Entro il medesimo termine di cui al comma 3 le autorità portuali trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la documentazione relativa alla realizzazione delle infrastrutture portuali in attuazione dei commi 1 e 2.
5. Il fondo di cui al comma 2 è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attribuendo a ciascun porto l'ottanta per cento della quota del gettito dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise riscosse nel porto medesimo. La quota restante del venti per cento è attribuita come dotazione ad un fondo perequativo ripartito entro il 30 giugno di ogni anno tra i porti in relazione alle previsioni dei rispettivi piani operativi triennali e dei piani regolatori portuali.
6. Per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui ai commi 1 e 2, le autorità portuali possono, in ogni caso, fare ricorso a forme di compartecipazione del capitale privato, secondo la disciplina della tecnica di finanza di progetto di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, stipulando contratti di finanziamento a medio e lungo termine con istituti di credito nazionali ed internazionali abilitati, inclusa la Cassa depositi e prestiti S.p.A.
7. Sono abrogati i commi da 247 a 250 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.