presentato il 26/10/2010 in IX Trasporti della Camera da Michele Pompeo META (PD) e altri 13 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 26/10/10
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito da seguente:
309. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2010 per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12. A tal fine è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2011.
Conseguentemente all'articolo 1, comma 9, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2011.