Proposta di modifica n. 1.2 al ddl C.3778 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 26/10/10

Sostituire il comma 5 con i seguenti:
5. Al fine di promuovere lo sviluppo dei servizi del trasporto pubblico locale, di attuare il processo di riforma del settore e di garantire le risorse necessarie per il mantenimento dell'attuale livello dei servizi, incluso il recupero dell'inflazione degli anni precedenti, dall'anno 2011 si provvede alla sostituzione delle risorse dovute per i servizi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 adeguando le misure della compartecipazione di cui al comma 296 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244; a tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 15 marzo 2011, è individuata la somma spettante a ciascuna regione a statuto ordinario, di cui tenere conto ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 5-bis.
5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità di trasferimento delle somme spettanti alle singole regioni in aggiunta a quelle previste ai sensi del comma 296, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Nelle more dell'emanazione del decreto continuano ad essere attribuite a ciascuna regione, a titolo di acconto, le quote mensili determinate ai sensi del primo periodo del comma 296, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5-ter. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 5 e 5-bis, stimato pari a 1.182 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere sulle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla presente legge, a tal fine riducendo in maniera lineare, gli stanziamenti iscritti in bilancio come spese rimodulabili, per un importo pari a 1.182 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

Conseguentemente, al comma 6 premettere il seguente periodo: 6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, fatti salvi i diversi criteri e modalità eventualmente stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'anno 2011, su richiesta delle singole regioni, il Comitato interministeriale per la programmazione economica può stabilire che, in luogo della riduzione dei trasferimenti relativi all'edilizia sanitaria pubblica, siano ridotti i trasferimenti delle risorse, di spettanza della singola regione interessata, relative alla quota destinata alla programmazione regionale del Fondo per le aree sottoutilizzate, incluse quelle derivanti dalla rimodulazione disposta ai sensi della Tabella E allegata alla presente legge.