Articolo aggiuntivo n. 1.0201 al ddl C.3660 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 03/08/10

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1.1. - (Misure transitorie per la riduzione dei prezzi dell'energia elettrica e favorire l'efficienza del mercato elettrico). - 1. Al fine di promuovere la concorrenza nel mercato dell'energia elettrica, Terna alloca, per il periodo dal 1o settembre 2010 al 31 dicembre 2011, e per quantità pari a 1.000 MW, ai soggetti titolari di unità di generazione abilitate a fornire servizi di dispacciamento che siano localizzate per almeno il 60 per cento della potenza complessiva in una medesima zona di mercato, diritti che prevedono il riconoscimento all'assegnatario, se positiva, ovvero il riconoscimento a Terna da parte dell'assegnatario, se negativa, della differenza tra il prezzo unico nazionale e il prezzo riconosciuto alle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima in detta zona. Qualora al 1o gennaio 2012 la linea di interconnessione tra la Calabria e la Sicilia non sia entrata in operatività i) tale misura è prorogata fino alla realizzazione della linea e comunque non oltre il 31 dicembre 2013 e ii) la suddetta percentuale del 60 per cento è ridotta al 45 per cento.
2. Ai fini di cui al presente articolo, ciascuna zona di mercato comprende i poli di produzione nella stessa inclusi geograficamente.
3. I diritti di copertura di cui al comma 1 prevedono una potenza costante in tutte le ore e sono assegnati a partire dal 1o gennaio 2011 a fronte di un corrispettivo annuo che deve essere riconosciuto a Terna. Tale corrispettivo non deve essere superiore ai corrispettivi per l'importazione virtuale dalla frontiera svizzera determinati ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia n. 179/09. Per il periodo intercorrente tra il 1o settembre 2010 e il 31 dicembre 2010 il suddetto corrispettivo è ridotto proporzionalmente alla durata del periodo di applicazione.
4. Terna procede ad assegnare i suddetti diritti agli aventi titolo dando priorità alle richieste appartenenti alle zone di mercato che, nell'anno precedente a quello di assegnazione, hanno registrato la differenza tra il prezzo unico nazionale e il prezzo riconosciuto alle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima in detta zona più elevato.
5. La differenza tra costi e i proventi derivanti a Terna dall'assegnazione dei diritti di cui al comma 1 ed al comma 6 è regolata da Terna a valere sul corrispettivo di cui all'articolo 44, comma 3, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n.111/06.
6. I diritti di cui al comma 1 possono essere richiesti, per ulteriori 750 MW e conseguentemente assegnati da Terna alle medesime condizioni economiche di cui al comma 3 e secondo modalità definite dal Ministro dello sviluppo economico, per il periodo di cui al comma 1, alle società consortili industriali o consorzi industriali, titolari di un contratto di dispacciamento in prelievo, già costituiti alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto,ovvero società utenti di dispacciamento in prelievo controllate da società consortili industriali o da consorzi industriali, già costituiti alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, che abbiano avuto una potenza media annua prelevata su tutto il territorio nazionale nell'ultimo biennio superiore a 40 MW, al netto di quella prelevata dai punti di prelievo che hanno beneficiato dei corrispettivi connessi ai servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza, di riduzione istantanea dei prelievi di cui alla legge del 22 marzo 2010, n. 41, dei contratti di approvvigionamento all'estero di cui all'articolo 32, legge 23 luglio 2009, n. 99 e al netto dei consumi da autoproduzione. Restano esclusi i soggetti che rispettano la condizione di cui sopra ma sono controllanti o controllati dalla medesima controllante di società di produzione di energia elettrica o titolari di impianti di produzione di energia elettrica per una potenza complessivamente installata superiore al 20 per cento della potenza media annua definita nel precedente periodo.
7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, definisce il corrispettivo di cui al comma 3 e le relative modalità di aggiornamento e determina le modalità di attuazione del comma 5, attingendo prioritariamente dalle rendite da congestione raccolte da Terna.
8. Al fine di sostenere il processo di liberalizzazione del mercato elettrico e del gas e incentivare un adeguato sviluppo della concorrenza, nonché per contenere i prezzi per clienti finali, i venditori di energia elettrica e gas possono chiedere all'impresa distributrice la sospensione della fornitura per i clienti inadempienti anche nei casi in cui i medesimi clienti siano forniti da altri venditori. Tale sospensione è esclusa se relativa ad una morosità afferente ad un periodo inferiore ai quattro mesi, ovvero oggetto di contenzioso fra le parti. È fatto comunque salvo quanto previsto dalla regolazione vigente a tutela dei clienti finali non disalimentabili.
9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio regolamento, adotta le misure volte a rendere operativo il meccanismo di cui al comma 8.