Proposta di modifica n. 3.22 al ddl C.3660 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Id. em. 3.21

testo emendamento del 28/07/10

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al comma 5, lettera g) le parole: «non inferiori nel minimo a 25.000 euro e non superiori nel massimo a 150 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiori nel minimo a 25.000 euro e non superiori nel massimo a 170 milioni di euro».