Proposta di modifica n. 1.252 al ddl S.2464 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 30/11/10

Al comma 88, lettera b), sostituire le parole: «a 11,4 per cento, 14 per cento e 14 per cento» con le seguenti: «a 8 per cento, 10 per cento e 10 per cento».

        Conseguentemente,

            – al comma 92, le parole: «Per l'anno 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2011-2013» e alla fine, aggiungere le seguenti parole: «Ai soli fini del presente comma il saldo previsto dall'articolo 77- bis della legge n. 133 del 2008 è quello calcolato per il 2011 tenendo conto delle disposizioni di cui al comma 4-quinquies dell'articolo 4 della legge n. 42 del 2010. Ai fini del calcolo del saldo finanziario di cui all'articolo 89, l'articolo 4, comma 4-quinquies è abrogato.»;

            – il comma 105 è sostituito dal seguente:

        «105. I comuni che hanno usufruito delle disposizioni di cui al comma 4-qiunquies dell'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010 n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42 possono avvalersene anche per l'anno 2011. La compensazione opera nel limite dell'importo individuato ai sensi del comma 93»;

            – sostituire il comma 108 con i seguenti:

        «108. I proventi delle concessioni e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento delle spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.

        108-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aggiungere il seguente comma: ''Nel saldo finanziario di cui al comma 5, del comma dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non sono considerate le spese complessivamente sostenute per la realizzazione di opere infrastruttura li connesse alla mobilità urbana individuate con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri cofinanziate da trasferimenti statali''.

        108-ter. All'articolo 14, comma 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sostituire le parole: ''0,78%'' con le seguenti: ''4%''.

        108-quater. Il comma 7, dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è soppresso.

        108-quinquies. Il comma 30 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppresso.

        108-sexies. All'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, alla fine del comma, dopo le parole ''non possono effettuare spese per sponsorizzazioni'' aggiungere le seguenti parole: ''ovvero stipulare contratti che prevedano un corrispettivo a fronte di un ritorno di immagine e pubblicità per la pubblica amministrazione. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle spese relative a sponsorizzazioni culturali sportive e sociali''.

        108-octies. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, sostituire le parole: ''nonché alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali ed'' con le seguenti parole: ''nonché alle mostre ed eventi culturali, e relative spese di pubblicità, realizzati, nell'ambito della loro attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali e da quelli che svolgono, a livello territoriale, servizi e attività culturali, nonché''.

        108-novies. Al comma 8 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007, dopo le parole: ''2008, 2009 e 2010'' aggiungere le seguenti: ''2011, 2012 e 2013''.

        108-decies. Ai soli fini del conseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità per l'anno 2011 e successivi, e della determinazione delle grandezze rilevanti ai fini del Patto di stabilità per l'anno 2011 e successivi, gli enti locali che hanno provveduto a rinegoziare i mutui accesi con la Cassa depositi e prestiti, secondo le condizioni indicate nella circolare 1278 del 21 settembre 2010, possono contabilizzare convenzionalmente, tra le spese, gli interessi sui mutui rinegoziati, iscrivendone gli importi secondo le cifre pagate per gli stessi a tale titolo nell'anno 2010. L'esercizio di tale opzione è certificato ogni anno nel quale si intende attuare al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità che previste da apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 febbraio 2011.

        108-undecies. Fermo quanto disposto dall'articolo l, comma 7, del decreto-legge n. 93 del 2008 e dall'articolo 77-bis, comma 30, del decreto-legge n. 112 del 2008, in tema di sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi di propria competenza, dal 1º gennaio 2011, i comuni potranno ridurre o eliminare le agevolazioni attualmente riconosciute ai fini lei per gli immobili ad uso abitativo locati a canone concertato ai sensi della legge n. 431 del 1997.

        – al comma 118, sopprimere le seguenti parole: «lettera b)».

        Conseguentemente, dopo il comma 164, aggiungere i seguenti:

        «164-bis. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2,5 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni; Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

        164-ter. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 164-bis, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanzia menti in conto capitale per finanziare spese correnti.

        164-quater. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 164-bis, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio.

        164-quinquies. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle Spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e fa loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei princìpi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'Interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

        164-sexies. A decorrere dal 1º gennaio 2011 è costituito l'Istituto di previdenza genera le (IPG), di seguito ''Istituto''. L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

            a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);

            b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);

            c) Istituto postelegrafonici (IPOST);

            d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS).

        L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1º gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'lNPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per fa pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 28 febbraio 2011 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

            a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

            b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;

            c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

            d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni dì Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

        Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1º gennaio 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 30 giugno 2011, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 settembre 2011. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.».