Proposta di modifica n. 1.226 al ddl S.2464 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 30/11/10

Al comma 84, sostituire le parole: «la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2011 e di 3 milioni di euro per l'anno 2012» con le seguenti: «la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2011 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.»

        e dopo il comma 84 inserire i seguenti:

        «84-bis. Per far fronte agli interventi conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che il 31 ottobre 2010 ed i giorni successivi hanno colpito alcune zone della regione Veneto individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 novembre 2010, nonché al fine di adottare provvedimenti a sostegno del rilancio delle attività economiche e produttive gravemente pregiudicate in conseguenza degli stessi eventi, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

        84-ter. Nel saldo finanziario di competenza mista, individuato ai sensi del comma 88, rilevante ai fini del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute con risorse proprie dai comuni e dalle province della regione Veneto individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 novembre 2010, impiegate per far fronte all'emergenza alluvionale e alle conseguenti opere di ripristino, nei limiti di un importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto della quota aggiuntiva di spese da escludere dal patto di stabilità di cui al presente comma.

        84-quater. Per i soggetti che alla data del 31 ottobre 2010 risultano residenti, con sede operativa o esercenti la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni della regione Veneto colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 31 ottobre 2010 e dei giorni successivi, sono sospesi fino al 31 dicembre 2011 i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria e contributiva, nonché del pagamento dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La predetta sospensione dei termini è disciplinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente del Consiglio dei ministri, nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La ripresa della riscossione dei tributi, dei contributi e dei premi di cui al presente comma avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2011.

        84-quinquies. Per far fronte agli interventi conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che nei mesi di ottobre e novembre 2010 hanno colpito alcune zone delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Toscana, come individuate dalle ordinanze emanate a seguito dei suddetti eventi, e la città di Messina il 1º e il 2 ottobre 2009, nonché al fine di adottare provvedimenti a sostegno del rilancio delle attività economiche e produttive gravemente pregiudicate in conseguenza degli stessi eventi e di finanziare interventi di ripristino e difesa dal rischio idrogeologico, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 da destinare a ciascuna delle suddette regioni e la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 da destinare alla città di Messina.

        84-sexies. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni, realizza, entro e non oltre il 31 dicembre del 2011, laddove non ancora predisposta, una mappatura delle aree a più elevato rischio idrogeologico e dei manufatti abusivi ricadenti in queste aree, ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2006, n. 152, e successive modificazioni, utilizzando gli elenchi elaborati dall'agenzia del territorio di cui all'articolo 19 del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Da tale mappatura devono emergere con chiarezza i vari gradi di insicurezza per le persone imputabile a fenomeni di abusivismo edilizio o comunque a localizzazioni improprie di insediamenti abitativi e infrastrutturali. La realizzazione della predetta mappatura ha luogo in collaborazione con gli enti locali interessati e può essere realizzata anche attraverso tecnici dei medesimi enti e di ogni altra amministrazione od ente pubblico operante nei territori interessati. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Per gli interventi di adeguamento e messa in sicurezza del territorio e di abbattimento dei manufatti abusivi che ricadono nelle aree individuate dalla mappatura di cui al presente comma, sono stanziati 510 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

        84-septies. E' autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 per la realizzazione e la prosecuzione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti le autorità di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonché all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

        84-octies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 84 e dei commi da 84-bis a 84-septies pari a 2.082 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1.882 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 si provvede mediante quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 84-novies a 84-undecies.

        84-nonies. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

        84-decies. In deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge 31 dicembre 2009, n. 196. Negli appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

        84-undecies. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 84-octies, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».