Proposta di modifica n. 3.1 al ddl S.2393 in riferimento all'articolo 3.
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testo emendamento del 23/11/10

Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

"2- bis. Tutti i cittadini italiani che abbiano svolto attività professionali presso le organizzazioni internazionali, anche con incarichi pro-tempore, e che non abbiano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, sono iscritti in un apposito elenco istituito presso il MAE, al fine di fornire al Ministero degli affari esteri un quadro chiaro delle professionalità disponibili da utilizzarsi eventualmente nell'ambito delle missioni civili alle quali l'Italia partecipa.

2- ter.Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro degli affari esteri, entro tre mesi dalla data in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di iscrizione e di cancellazione dall'elenco."