Articolo aggiuntivo n. 11.0.9 al ddl S.2322 in riferimento all'articolo 11.
  • presentato il 09/11/2010 in XIV Politiche dell'Unione europea del Senato dal Governo.
  • status: Approvato

testo emendamento del 09/11/10

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

«Art . 11-bis.

(Delega per l' attuazione della direttiva 2009/43/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 per la riforma delle disposizioni sulla materia delle autorizzazioni alle operazioni di esportazione, importazione, transito, trasferimento, trasbordo, ed intermediazione dei prodotti per la difesa, e per il riordino dei procedimenti nella materia di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185)

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalla direttiva 2009/43/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 per la riforma delle disposizioni sulla materia delle autorizzazioni alle operazioni di esportazione, importazione, transito, trasferimento, trasbordo, ed intermediazione dei prodotti per la difesa, e per il riordino dei procedimenti nella materia di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, uno o più decreti legislativi recanti norme occorrenti per dare attuazione alla stessa direttiva 2009/43/CE, tenendo anche conto dei principi contenuti nelle Posizioni comuni 2003/468/PESC e 2008/944/PESC. Qualora il termine di recepimento sia già scaduto o scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        2. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri per la semplificazione normativa, degli affari esteri, della difesa, della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai successivi commi del presente articolo, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui le deleghe non risultano esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti dal Governo a giustificazione del ritardo.

        3. Gli schemi dei decreti legislativi che comportano conseguenze finanziarie sono corredati dalla relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intende conformarsi alle condizioni formulate per il rispetto dell'articolo 81, comma 4, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

        4. Con uno o più regolamenti si provvede ai fini dell'esecuzione ed attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, con le modalità e le scadenze temporali ivi previste.

        5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura fissati dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati.

        6. Ai fini del presente articolo si intende per:

            a) prodotti per la difesa: tutti i materiali, tecnologie, disegni, schemi ed ogni altro tipo di documentazione e di informazione, anche intangibile, che, per requisiti o caratteristiche tecnico costruttive e di progettazione, sono appositamente progettati o modificati per uso militare o di Corpi armati o di polizia;

            b) operazioni: tutte le tipologie di movimentazione di prodotti per la difesa, nonché l'assistenza tecnica, la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva;

            c) intermediazione: la negoziazione o l' organizzazione di transazioni, compreso il finanziamento, dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di prodotti per la difesa da un Paese terzo a qualunque altro Paese terzo ovvero la vendita o l'acquisto di prodotti per la difesa ubicati in Paesi terzi per il loro trasferimento verso un altro Paese terzo.

        7. I decreti legislativi di cui al presente articolo, fatti salvi i principi e criteri direttivi generali e specifici stabiliti dai commi seguenti, sono informati al rispetto dei principi contenuti nella direttiva 2009/43/CE e nelle Posizioni comuni 2003/468/PESC e 2008/944/PESC e ai principi contenuti nella legge 9 luglio 1990, n. 185.

        8. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono informati al rispetto dei seguenti criteri direttivi generali:

            a) le disposizioni adottate sono coordinate, dal punto di vista formale e sostanziale, con le altre disposizioni legislative vigenti nelle stesse materie e mantenute in vigore. Con gli stessi decreti legislativi sono abrogate le disposizioni primarie e secondarie vigenti incompatibili con la nuova disciplina;

            b) le operazioni inerenti i prodotti per la difesa sono conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia ed ai pertinenti atti d'indirizzo dell'Unione europea, sono disciplinate attraverso autorizzazioni e sono soggette a specifici controlli dello Stato. I prodotti per la difesa sono inseriti nell'elenco dei prodotti per la difesa approvato con apposito decreto del Ministro della difesa. Tale elenco è redatto tenuto conto dell'allegato alla direttiva 2009/43/CE e successive modificazioni;

            c) le operazioni inerenti i prodotti per la difesa sono vietate quando contrastano con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia, con gli accordi concernenti la non proliferazione e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché quando è incerta la definitiva destinazione dei prodotti per la difesa ovvero sussistono elementi per ritenere che il destinatario previsto utilizza gli stessi prodotti a fini di aggressione contro un altro Paese;

            d) le operazioni inerenti i prodotti per la difesa sono vietate verso i Paesi: in situazione di tensione o di conflitto armato o di contrasto con i principi dell'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite; in stato di embargo dichiarato nei loro confronti da un'organizzazione internazionale cui l'Italia aderisce; responsabili di gravi violazioni alle Convenzioni sui diritti umani accertate da un'organizzazione internazionale cui l'Italia aderisce;

            e) non sono consentite le operazioni inerenti le armi vietate da accordi internazionali sottoscritti dall'Italia, compresi quelli in materia di mine antipersona, di munizioni a grappolo, di armi batteriologice, biologiche, tossiniche, chimiche, nucleari;

            f) le operazioni inerenti i prodotti per la difesa, sono effettuate dalle imprese iscritte all'apposito registro di cui al successivo comma 9, lettera e), solo con Governi esteri, con organizzazioni internazionali riconosciute dal Governo italiano ovvero con imprese autorizzate dal Governo del paese destinatario;

            g) le autorizzazioni ad effettuare operazioni di intermediazione, sia in Italia che all'estero, sono concesse solo alle imprese che hanno stabilito nel territorio dello Stato italiano la loro sede legale ovvero l'oggetto principale dell'impresa, previa iscrizione nel registro di al successivo comma 9, lettera e);

            h) le operazioni di importazione e le introduzioni sul territorio nazionale di prodotti per la difesa sono consentite, nel rispetto delle disposizioni normative o amministrative vigenti, anche a soggetti non iscritti al registro,esclusivamente a condizione che:

                1) sono effettuate da amministrazioni o enti pubblici, anche se trasformati in fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze ed esigenze, ovvero in relazione all'esercizio di attività di carattere storico, culturale o di studio;

                2) sono effettuate da persone fisiche o giuridiche per conto di imprese straniere, solo se di natura temporanea per la partecipazione a fiere campionarie, mostre ed attività dimostrative;

            i) sono escluse dal campo di applicazione dei decreti legislativi le operazioni inerenti:

                1) i prodotti per la difesa destinati alle Forze armate e di polizia nazionali ed ai Corpi armati dello Stato;

                2) i prodotti per la difesa effettuate dallo Stato con altri Stati, in base ad accordi con il Governo di altro Stato ovvero in applicazione di accordi internazionali o in caso di esigenze connesse a pubbliche calamità, anche verso imprese straniere autorizzate dal Governo dello Stato di appartenenza;

                3) l'attraversamento del territorio nazionale di prodotti per la difesa e di equipaggiamenti per i bisogni di forze dei Paesi alleati, secondo la definizione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951, purché non siano invocate a qualsiasi titolo deroghe agli articoli VI, XI, XII, XIII e XIV della stessa Convenzione;

                4) le armi sportive e da caccia e relative munizioni; le cartucce per uso industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di cui all'articolo 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e le armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo, secondo quando previsto dall'articolo 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110. Le operazioni aventi ad oggetto i materiali di cui al presente numero, comunque autorizzate, sono soggette alle disposizioni di cui alla Posizione comune 2008/944/PESC;

                5) le cessioni, anche a titolo oneroso, di prodotti per la difesa effettuate dalle amministrazioni dello Stato, anche attraverso imprese appositamente designate dalle stesse amministrazioni, quando dirette al Governo di altro Stato o ad imprese autorizzate dagli Stati di appartenenza, previo nulla osta dell'autorità competente;

            l) sono disciplinate, secondo principi di semplificazione, le seguenti tipologie di autorizzazione ad effettuare le operazioni inerenti i prodotti per la difesa:

                1) autorizzazione generale;

                2) autorizzazione globale;

                3) autorizzazione specifica;

            m) le disposizioni relative al procedimento amministrativo finalizzato al rilascio delle autorizzazioni di cui alla lettera precedente possono essere applicate anche nei confronti dei Paesi terzi appartenenti o non appartenenti alla NATO, previa individuazione degli stessi Paesi, da effettuarsi con provvedimento a cura dell'autorità competente di cui al comma 9, lettera a), sentito il tavolo, di cui al comma 9, lettera f), del presente articolo;

            n) le procedure di trasformazione o adattamento di mezzi e materiali per uso civile forniti dal nostro Paese o di proprietà del committente, sia in Italia sia all'estero, che comportano, per l'intervento di imprese italiane, variazioni operative a fini bellici del mezzo o del materiale, sono autorizzate in modo analogo ai prodotti per la difesa;

            o) è integrata la disciplina delle autorizzazioni per l'assistenza tecnica, nei casi di prosecuzione di rapporti precedentemente autorizzati e nei casi in cui i materiali non sono stati precedentemente esportati da imprese italiane;

            p) le operazioni inerenti i prodotti per la difesa sono oggetto di comunicazione del Governo al Parlamento. A tal fine è redatta apposita relazione annuale dalla quale emergono le scelte di politica del Governo in materia di esportazioni di prodotti per la difesa;

            q) le operazioni disciplinate dai decreti legislativi sono effettuate nel rispetto delle norme poste a protezione e tutela delle informazioni classificate, secondo i principi sanciti dalla legge 3 agosto 2007, n. 124 e successive modificazioni;

            r) i decreti legislativi prevedono adeguate misure di controllo, anche di natura ispettiva, volte ad accertare l'effettivo rispetto della normativa, con particolare riguardo all'arrivo a destinazione del materiale esportato;

            s) nella predisposizione dei decreti legislativi, si tiene conto delle eventuali modificazioni alla direttiva 2009/43/CE comunque intervenute fino al momento dell'esercizio delle deleghe di cui al comma 1;

            t) fermo restando quanto previsto dai successivi commi, quando sono coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione, la competenza funzionale di ciascuna amministrazione nonché le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità

nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

            u) i decreti legislativi prevedono adeguate misure di controllo delle attività finanziarie connesse con le operazioni di cui al presente articolo.

        9. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono, altresì, informati al rispetto dei seguenti principi e criteri specifici di delega:

            a) l'Ufficio per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA) presso il Ministero degli affari esteri, è riorganizzato in Unità per le autorizzazioni dei prodotti per la difesa (UAPD) ed opera come autorità competente, in via principale, a rilasciare le autorizzazioni, incluse quelle generali e globali, di cui al presente articolo e ad effettuare i controlli inerenti a tali funzioni;

            b) l'UAPD continua ad operare presso il Ministero degli affari esteri in coordinamento con tutte le amministrazioni coinvolte nei procedimenti amministrativi, in particolare con il Ministero della difesa per gli aspetti tecnico-militari. L'Unità continua ad essere diretta da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a ministro plenipotenziario;

            c) l'UAPD continua ad avvalersi del comitato consultivo deputato al rilascio di pareri, presieduto dal responsabile dell'UAPD e composto da rappresentanti delle amministrazioni competenti nella materia;

            d) l'UAPD per l'espletamento delle funzioni assegnatele utilizza un apposito sistema informatico centralizzato, già attestato presso l'UAMA, riconfigurato al fine di consentire il collegamento con le amministrazioni coinvolte nei procedimenti di cui al presente articolo, utile anche all'archiviazione e conservazione dei dati relativi alle operazioni poste in essere;

            e) l'Ufficio di coordinamento per la produzione dei materiali d'armamento (UCPMA) è riorganizzato in Ufficio di coordinamento per i prodotti per la difesa (UCPD) e continua ad operare presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'UCPD è competente, in via principale, anche attraverso il tavolo di cui alla successiva lettera f), al coordinamento delle amministrazioni competenti in materia; all'elaborazione della comunicazione al Parlamento di cuial comma 8, lettera p);alla tenuta del registro nazionale delle imprese di cui all'art. 44 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; alla effettuazione delle attività aventi ad oggetto la certificazione delle imprese; alla effettuazione dell'attività ispettiva sulle imprese certificate e sull'utilizzo delle autorizzazioni di cui al comma 8, lettera l); alla attività di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 10;

            f) presso l'UCPD, senza oneri per il bilancio dello Stato, opera il tavolo interministeriale per i prodotti per la difesa, presieduto dal capo dell'UCPD, del quale fanno parte rappresentanti del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli affari esteri, della difesa, dell'interno, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia delle dogane e delle altre amministrazioni competenti in materia. Il tavolo ha il compito di fornire consulenza all'UCPD, e di individuare, anche in relazione alla evoluzione degli accordi internazionali in questo settore, su proposta del Ministero della difesa, i programmi di collaborazione intergovernativa assoggettabili alla disciplina delle autorizzazioni generali e globali e, su proposta del Ministero degli affari esteri, i Paesi terzi ai quali estendere la normativa relativa alle autorizzazioni generali, globali e specifiche.

        10. Al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, in conformità a quanto previsto nella direttiva 2009/43/CE, nei decreti legislativi sono previste sanzioni penali o amministrative per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi ed ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni ivi contenute. Se il Governo non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 2, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi dei decreti legislativi, ritrasmette, con osservazioni ed eventuali modificazioni, i testi alle Camere. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

        11. I decreti legislativi di cui al presente articolo disciplinano le sanzioni penali e amministrative, anche di natura accessoria, in caso di violazione alle disposizioni degli stessi decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri specifici:

            a) le sanzioni penali sono previste solo nei casi di condotte dolose e nei limiti di pena di cui alle fattispecie delittuose descritte nella legge 9 luglio 1990, n. 185. Alla condanna consegue l'applicazione della misura di sicurezza della confisca dei beni oggetto della violazione o che sono serviti alla loro commissione. Nel caso in cui non è possibile eseguire la confisca dei predetti beni, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni od altre utilità di valore equivalente al prezzo o profitto del reato;

            b) le fattispecie delittuose di cui alla precedente lettera a) sono introdotte tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni, al fine di applicare agli enti adeguate e proporzionali sanzioni amministrative, pecuniarie, di confisca anche per equivalente, di pubblicazione della sentenza ed, eventualmente, anche interdittive, nell'osservanza dei principi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili, e comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

            c) le sanzioni amministrative irrogate dall'UCPD per le violazioni direttamente accertate o irrogate dalle singole amministrazioni intervenute nell'esercizio delle rispettive competenze, sono previste per le violazioni diverse da quelle penali che arrecano effettivo pregiudizio al sistema di autorizzazione e controllo di operazioni, anche finanziarie, relative ai prodotti per la difesa. Esse consistono nel pagamento di una somma di denaro non inferiore ad euro 150,00 e non superiore ad euro 150.000,00. Inoltre, nell'ipotesi di plurime violazioni, sono previste sanzioni interdittive, anche nei confronti degli enti giuridici che traggono vantaggio dalle infrazioni stesse. Nel corso dell'accertamento delle violazioni amministrative citate, è possibile procedere al sequestro cautelare dei beni oggetto della violazione. All'accertamento segue la sanzione amministrativa accessoria della confisca. Ai fini della presente lettera si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni;

            d) nell'irrogare le sanzioni penali o amministrative, l'autorità competente tiene conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascun illecito presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo e vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'illecito può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce.

        12. Dall'esercizio delle deleghe di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo quelli recati dal comma 9, lettera d). Agli oneri derivanti dal comma 9, lettera d), relativi alla implementazione del sistema informativo, pari ad euro 1.450.000 (unmilionequattrocentocinquantamila) per l'anno 2011 e ad euro 450.000 (quattrocentocinquantamila) per l'anno 2012, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui di cui all' articolo 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183. Agli oneri derivanti dai costi di manutenzione del sistema informativo di cui allo stesso comma 9, lettera d), il Ministero degli affari esteri provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

        13. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

        14. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al presente comma sono determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli introiti derivanti dal pagamento delle tariffe determinate ai sensi del presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni, ivi comprese le autorizzazioni, ed i controlli previsti dal presente articolo.

        15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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