Proposta di modifica n. 2.238 al ddl S.601 in riferimento all'articolo 2.
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testo emendamento del 27/10/10

Sostituire il comma 6 con il seguente:

        «6. L'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale può essere svolta anche mediante l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata, nell'interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, nonché nei confronti delle società controllate o collegate appartenenti ad un gruppo e da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle loro diverse articolazioni, verso i propri associati ed iscritti».