Proposta di modifica n. 42.4 ai ddl C.419 , C.471 , C.649 , C.772 , C.844 , C.965 , C.1075 , C.1101 , C.1190 , C.1469 , C.1488 , C.1717 , C.1737 , C.1766 , C.1998 , C.2177 , C.2299 , C.2406 , C.2480 , C.44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B in riferimento all'articolo 42.
  • status: Approvato

testo emendamento del 26/05/10

Apportare le seguenti modifiche:
a) sopprimere il comma 2;
b) al comma 3:
1) sostituire l'alinea con il seguente: «3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, i proventi spettanti allo Stato di cui al comma 1 del citato articolo 208, ulteriori rispetto alle esigenze di complessiva compensazione e di equilibrio di bilancio, sono individuati a consuntivo, annualmente, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, una quota parte delle risorse accertate ai sensi del periodo precedente è destinata alle seguenti finalità:»
2) alla lettera a), sostituire le parole: «del 40 per cento», con le seguenti: «del 20 per cento»;
3) alla lettera b), sostituire le parole: «del 20 per cento», con le seguenti: «del 10 per cento»;
4) alla lettera c), sostituire le parole: «del 15 per cento» con le seguenti: «del 5 per cento» e sopprimere le parole da: «fatta eccezione» fino alla fine della lettera;
5) alla lettera d), sostituire le parole: «del 10 per cento» con le seguenti: «del 5 per cento»;
6) alla lettera e), sostituire le parole: «del 15 per cento» con le seguenti: «del 10 per cento»;
c) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Le entrate di cui al comma 3 affluiscono ad un'apposita contabilità speciale per essere destinate alle finalità indicate dal citato comma 3»;
d) aggiungere in fine il seguente comma:
«4-bis. La destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai presente articolo è determinata dalle amministrazioni a consuntivo, attribuendo carattere di priorità ai programmi di spesa già avviati o pianificati».