Proposta di modifica n. 36.3 ai ddl C.419 , C.471 , C.649 , C.772 , C.844 , C.965 , C.1075 , C.1101 , C.1190 , C.1469 , C.1488 , C.1717 , C.1737 , C.1766 , C.1998 , C.2177 , C.2299 , C.2406 , C.2480 , C.44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B in riferimento all'articolo 36.
argomenti:    

testo emendamento del 26/05/10

Sostituirlo con il seguente:

Art. 36.
(Modifica all'articolo 195 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie).

1. Al comma 2-bis dell'articolo 195 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole da: «tale incremento» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 186, comma 2, lettera a) e 186-bis sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 2 e prima delle ore 6. Gli incrementi delle sanzioni di cui al presente comma, quando la violazione è accertata da uno dei soggetti di cui all'articolo 208, comma 1, primo periodo, è destinato ad alimentare il Fondo di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.