Proposta di modifica n. 19.1 ai ddl C.419 , C.471 , C.649 , C.772 , C.844 , C.965 , C.1075 , C.1101 , C.1190 , C.1469 , C.1488 , C.1717 , C.1737 , C.1766 , C.1998 , C.2177 , C.2299 , C.2406 , C.2480 , C.44-419-471-649-772-844-965-1075-1101-1190-1469-1488-1717-1737-1766-1998-2177-2299-2322-2349-2406-2480-B in riferimento all'articolo 19.
  • status: Approvato

testo emendamento del 26/05/10

Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma»;
b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «al primo periodo del comma 1»;
b) al secondo periodo, le parole: «dal medesimo comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «al primo periodo del medesimo comma 1».

1-ter. Al comma 4 dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «al primo periodo del comma 1».