Articolo aggiuntivo n. 1.0.301 al ddl S.1905 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 28/07/10

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Abolizione del valore legale dei titoli di studio scolastici)

        1. È abolito il valore legale dei titoli di studio rilasciati dalle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado per l'accesso agli uffici pubblici, alle professioni e alle università pubbliche e private.

        2. Restano ferme le disposizioni vigenti che prescrivono un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione».