Articolo aggiuntivo n. 1.0.302 al ddl S.1905 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 28/07/10

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Abolizione del valore legale dei titoli di studio universitari)

        1. È abolito il valore legale dei titoli di studio universitari e post-universitari rilasciati dalle università pubbliche e private per l'accesso agli uffici pubblici e alle professioni.

        2. Nell'esercizio della propria autonomia le università possesso stabilire che il possesso di determinati titoli, universitari o post-universitari, è richiesto per l'accesso a specifici corsi di specializzazione universitaria post-laurea.

        3. Restano ferme le disposizioni vigenti che prescrivono un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 33 della costituzione».