Articolo aggiuntivo n. 1.0.300 al ddl S.1905 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 28/07/10

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Abolizione del valore legale della laurea)

        1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo avente come oggetto l'abolizione del valore legale del diploma di laurea e degli altri diplomi universitari.

        2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

            a) abrogazione delle disposizioni di legge in vigore che conferiscono valore legale al diploma di laurea e agli altri diplomi universitari;

            b) adozione delle necessarie disposizioni di coordinamento in materia di accesso alle professioni ed agli impieghi pubblici;

            c) previsione di rigidi meccanismi di accertamento delle competenze per 1'accesso alle professioni;

            d) previsione di accesso automatico alle professioni per coloro che abbiano conseguito il diploma presso una delle Scuola di altissima formazione universitaria che il Governo, per la valorizzazione delle eccellenze, è delegato ad istituire con l'adozione di uno o più decreti legislativi entro 36 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

        3. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere, per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni permanenti, entro quarantacinque giorni dalla trasmissione».