Proposta di modifica n. Ta.52.30 al ddl C.3638 in riferimento all'articolo 52.
  • presentato il 27/07/2010 in Assemblea della Camera TestoAlternativoRelatoreMinoranza.

testo emendamento del 27/07/10

Sostituirlo con il seguente:

Art. 52. - (Riduzione deducibilità per gli istituti di credito). 1. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0, 20 per cento».