presentato il 27/07/2010 in Assemblea della Camera TestoAlternativoRelatoreMinoranza.
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testo emendamento del 27/07/10
Sostituirlo con il seguente:
Art. 39. - (Ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009). - 1. La sospensione della riscossione dei tributi, tasse e contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, è prorogata per tutti i contribuenti al 31 dicembre 2010. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.
2. La ripresa della riscossione dei tributi, dei contributi e dei premi di cui al comma 1 avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo, ridotte al 40 per cento, a decorrere da giugno 2011. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
3. La ripresa della riscossione dei tributi non versati dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010, per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2009, n. 3780, e dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo, ridotte al 40 per cento, a decorrere da giugno 2011. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
4. La ripresa della riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010 per effetto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754, e dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, avviene senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo, ridotte al 40 per cento, a decorrere da giugno 2011.
5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, valutati in 617 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, affluite alla contabilità speciale prevista dall'articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
6. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro quale contributo al comune de L'Aquila per far fronte al disavanzo pregresso sul bilancio 2009 in relazione alle minori entrate verificatesi nello stesso anno a causa della situazione emergenziale connessa al sisma in Abruzzo. Al predetto Comune non si applicano le disposizioni recate dall'articolo 11, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3877 del 12 maggio 2010».
7. All'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole da: »con una dotazione di 45 milioni di euro« fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: »con una dotazione di 90 milioni di euro che costituisce tetto massimo di spesa».
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, come modificato ai sensi del comma 7 del presente articolo, si provvede, per 45 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del predetto decreto-legge n. 39 del 2009, compatibilmente con gli utilizzi del citato decreto e, per 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, per gli anni 2011 e 2012 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per l'anno 2013 mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38 del presente decreto.
9. All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma non risulti completato, anche in ragione del protrarsi delle conseguenze negative di ordine economico e produttivo generate dagli eventi sismici del 2009 nella regione Abruzzo, nonché delle conseguenti difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del Commissario straordinario, sentito il Comitato di sorveglianza, può disporre nel limite massimo di 1 milione di euro per il 2010 la proroga del termine di esecuzione del programma per i gruppi industriali con imprese ed unità locali nella regione Abruzzo, fino al 31 dicembre 2010, compatibilmente con il predetto limite di spesa«. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38».